Art. 1.
(Repressione delle condotte limitatrici dell'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

      1. Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o a limitare l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si applicano, su ricorso del rappresentante per la sicurezza che vi ha interesse, le disposizioni di cui all'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.